Sinistro Stradale: voci di danno risarcibili.
Dopo un incidente stradale, una delle domande più frequenti riguarda il funzionamento del risarcimento danni e le voci che possono essere riconosciute alla persona coinvolta nel sinistro. In Italia il risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale è disciplinato dal Codice Civile e dal Codice delle Assicurazioni Private. La quantificazione del danno varia in base alle conseguenze riportate, alla documentazione disponibile e agli accertamenti medico-legali e tecnici effettuati nel corso della pratica.
In caso di incidente stradale possono essere risarcite diverse tipologie di danno, tra cui il danno biologico, il danno morale, il danno patrimoniale, i danni materiali al veicolo e agli oggetti trasportati, oltre alle spese sostenute come conseguenza diretta del sinistro. La valutazione avviene caso per caso sulla base della documentazione medica, tecnica e assicurativa disponibile. Il danno biologico riguarda le conseguenze fisiche o psicologiche subite dalla persona a seguito dell’incidente. La quantificazione viene effettuata attraverso una valutazione medico-legale che tiene conto dei giorni di invalidità temporanea, dell’eventuale invalidità permanente, della documentazione clinica e delle spese mediche sostenute.
Per la liquidazione del danno biologico vengono utilizzate specifiche tabelle risarcitorie previste dalla normativa vigente. Le lesioni di lieve entità, definite micropermanenti e comprese tra l’1% e il 9% di invalidità, seguono i criteri previsti dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni. Le lesioni più gravi, definite macropermanenti e superiori al 9%, vengono invece valutate secondo le tabelle previste dall’art. 138 del Codice delle Assicurazioni. La quantificazione tiene conto della gravità della lesione, dell’età della persona danneggiata e delle conseguenze permanenti riportate.
Oltre ai danni fisici, possono essere risarciti anche i danni materiali derivanti dall’incidente, compresi i danni all’auto o alla moto, alle biciclette e ai monopattini, nonché agli oggetti personali eventualmente danneggiati. La valutazione del danno materiale viene generalmente effettuata tramite perizia tecnica sul mezzo danneggiato, considerando l’entità del danno, il costo delle riparazioni, il valore commerciale del veicolo e l’eventuale antieconomicità della riparazione.
In alcuni casi il costo necessario per riparare il veicolo può risultare superiore o molto vicino al suo valore commerciale antecedente al sinistro. In queste situazioni il mezzo può essere considerato antieconomico da riparare e la valutazione del danno viene normalmente effettuata tenendo conto del valore commerciale del veicolo, dell’anno di immatricolazione, del chilometraggio, dello stato d’uso e delle quotazioni di mercato di riferimento. Tra le voci che possono rientrare nel danno materiale vi sono anche alcune spese sostenute come conseguenza diretta del sinistro, come le spese di carroattrezzi, il deposito del mezzo, il noleggio di un’auto sostitutiva, il fermo tecnico del veicolo e le eventuali spese di custodia o demolizione. La rimborsabilità delle singole voci dipende dalla documentazione disponibile e dalla relativa valutazione nell’ambito della pratica risarcitoria.
I tempi necessari per la definizione di una pratica di risarcimento possono variare in base a molteplici fattori, tra cui la dinamica del sinistro, l’accertamento delle responsabilità, la gravità delle lesioni, la necessità di perizie tecniche o medico-legali e la completezza della documentazione. I danni materiali vengono generalmente definiti in tempi più rapidi rispetto alle pratiche che coinvolgono lesioni personali, per le quali spesso è necessario attendere la stabilizzazione clinica della persona danneggiata.
In presenza di un incidente stradale è importante conservare tutta la documentazione relativa al sinistro, comprese fotografie, preventivi, fatture, documentazione medica e comunicazioni assicurative. Una corretta raccolta della documentazione può agevolare la gestione della pratica e consentire una più completa valutazione delle diverse voci di danno.
Conclusioni
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte evidenziato la funzione di protezione riconosciuta al terzo trasportato, sottolineando come la disciplina prevista dal Codice delle Assicurazioni persegua finalità di semplificazione e rafforzamento della tutela del passeggero danneggiato.
L’orientamento prevalente valorizza infatti la posizione del trasportato quale soggetto estraneo alla conduzione dei mezzi coinvolti nel sinistro e, pertanto, meritevole di una tutela autonoma rispetto alle controversie relative all’accertamento della responsabilità.
Legal Italiana S.r.l. – Società tra Avvocati, opera nell’ambito della consulenza e assistenza legale in materia di responsabilità civile e tutela del danneggiato.
Per maggiori informazioni compila il form che trovi qua sotto, oppure invia un messaggio con WhatsApp o contattaci al numero di telefono: +39 345 0895545
Modulo di Contatto:
